Agevolazioni fiscali Prima casa 2020
In questo periodo, purtroppo segnato dal coronavirus, chiunque intende acquistare un immobile per adibirlo a prima casa deve sapere che può usufruire di notevoli vantaggi fiscali.
Infatti l’acquisto, a titolo oneroso, della prima casa che non appartenga alla categoria di lusso attribuisce il diritto di ottenere i seguenti vantaggi fiscali:
- Se l’operazione è soggetta ad IVA la stessa sarà del 4% pertanto si avrà un’aliquota più bassa rispetto a quella normalmente applicata alla cessione di immobili, che è pari al 10 %.
- Se l’operazione è soggetta ad imposta di registro la stessa sarà del 2% e non del 9%
Le imposte ipotecaria e catastale sull’acquisto della prima casa sono dovute in misura fissa per ciascuna imposta e corrispondono ai seguenti valori:
- € 50,00 in caso di trasferimento soggetto a imposta di registro;
- € 200,00 (in sostituzione di € 168,00), in caso di trasferimento soggetto a IVA.
Avvocato Immobiliarista Roma Bergamo
Al fine di poter usufruire delle predette agevolazioni fiscali per la Prima casa è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Non si sia proprietari nello stesso Comune di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge.
- Non essere titolari di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune.
- Non essere titolari, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale si sia già approfittato delle agevolazioni ;
- L’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività.
- L’immobile acquistato non sia considerato “di lusso” cioè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
L’assenza anche di un solo dei predetti requisiti comporta:
- Applicazione delle imposte ordinarie.
- Sanzione del 30% di quanto non pagato.
L’applicazione dell’imposta ordinaria è dovuta anche nel caso in cui l’immobile venga venduto entro 5 anni dall’acquisto eccetto che l’alienante riacquisti un immobile a titolo oneroso o gratuito entro un anno dall’alienazione del precedente.
Il D.L. Liquidità emanato per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha disposto la sospensione nel periodo compreso fra il 23.02.20 e il 31.12.20 dei termini per effettuare gli adempimenti previsti al fine di ottenere il beneficio prima casa.