AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA IN TEMPI DI CORONAVIRUS

Agevolazioni fiscali Prima casa 2020

In questo periodo, purtroppo segnato dal coronavirus, chiunque intende acquistare un immobile per adibirlo a prima casa deve sapere che può usufruire di notevoli vantaggi fiscali.

Infatti l’acquisto, a titolo oneroso, della prima casa che non appartenga alla categoria di lusso attribuisce il diritto di ottenere i seguenti vantaggi fiscali

  • Se l’operazione è soggetta ad IVA la stessa sarà del 4% pertanto si avrà  un’aliquota più bassa rispetto a quella normalmente applicata alla cessione di immobili, che è pari al 10 %.
  • Se l’operazione è soggetta ad imposta di registro la stessa sarà del 2% e non del 9% 

Le imposte ipotecaria e catastale  sull’acquisto della prima casa sono dovute  in misura fissa per ciascuna imposta e corrispondono ai seguenti valori:

  • € 50,00 in caso di trasferimento soggetto a imposta di registro;
  • € 200,00 (in sostituzione di € 168,00), in caso di trasferimento soggetto a IVA.

Avvocato Immobiliarista Roma Bergamo

Al fine di poter usufruire delle predette agevolazioni fiscali per la Prima casa è necessario possedere i seguenti requisiti: 

  • Non si sia proprietari nello stesso Comune di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge.
  • Non essere titolari di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune.
  • Non essere titolari, interamente o per quote,  di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale si sia già approfittato delle agevolazioni ;
  • L’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà  la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività.
  • L’immobile acquistato non sia considerato “di lusso” cioè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

L’assenza anche di un solo dei predetti requisiti comporta: 

  • Applicazione delle imposte ordinarie.
  • Sanzione del 30% di quanto non pagato.

L’applicazione dell’imposta ordinaria è dovuta anche nel caso in cui l’immobile venga venduto entro 5 anni dall’acquisto eccetto che l’alienante riacquisti un immobile a titolo oneroso o gratuito entro un anno dall’alienazione del precedente

Il D.L. Liquidità emanato per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha disposto la sospensione nel periodo compreso fra il 23.02.20 e il 31.12.20 dei termini per effettuare gli adempimenti previsti al fine di ottenere il beneficio prima casa

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo