Agevolazioni fiscali separazione consensuale o divorzio
In merito alle normative agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione, l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (‘Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio’) dispone che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa“.
Le disposizioni agevolative sono applicabili anche ai procedimenti di separazione in forza di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio 1999, n. 154.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che, con l’esenzione in parola il legislatore ha inteso favorire gli atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge.
Quindi in caso di crisi coniugale il legislatore consente un notevole risparmio di costi nel caso in cui i coniugi siano intenzionati a trasferire propri immobili nel quadro di un accordo complessivo globale.
Infatti spesso può accadere che un coniuge paghi una cospicua parte del mutuo al fine di andare ad acquistare l’immobile di residenza familiare ovvero la casa di vacanza e nel momento in cui la coppia entra in crisi il coniuge che ha effettuato l’esborso economico potrebbe cercare di riottenere l’esborso economico che ha affrontato oppure potrebbe tentare di trovare un accordo con l’altra parte al fine di diventare proprietario di qualche bene immobile.
Qualora si volesse scegliere questa opzione i coniugi hanno notevoli vantaggi fiscali ed in aggiunta è interessante sottolineare come il trasferimento in favore dell’altro coniuge è un contratto atipico che potrebbe essere definito “contratto della crisi matrimoniale”, con una sua causa tipica ossia quella di definire i complessi rapporti di natura familiare sorti in occasione della separazione.
In conseguenza non si tratta di una donazione perché non vi è spirito di liberalità incompatibile per sua natura con il conflitto coniugale e quindi non si debbono rispettare i requisiti di forma prescritti per la donazione.
Il contratto in esame non è neppure una transazione, posto che gli accordi presi in sede di separazione o divorzio, mancano di reciproche concessioni, sono sempre modificabili e non possono essere oggetto di rinuncia poiché l’obbligo di mantenimento è un diritto inderogabile.
Alla luce di ciò solo il contratto in esame gode dei benefici fiscali sopra citati e non è soggetto a collazione, ossia all’obbligo di conferire in successione tutto ciò che si è ricevuto come donazione in vita, in caso di morte del cedente.