AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Amministrazione di Sostegno legge

La Legge n. 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’amministratore di sostegno quindi una persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Quindi attualmente in caso di deficit fisico e/o  psicocognitivo non è più necessario ricorrere ai classici istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ma è anche possibile ricorrere all’amministratore di sostegno. 

Al fine di poter ricorrere all’istituto in commento è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • Si sia in presenza di una menomazione fisica o psichica;
  • Il nocumento deve essere di un’intensità tale da rendere impossibile la cura autonoma dei propri interessi. 

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dai soggetti indicati dall’art. 417 c.c. e quindi dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore ovvero dal pubblico ministero. 

Avvocato esperto in Diritto di Famiglia

Effetto fondamentale dell’istituto in esame è che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. 

Quindi l’istituto disciplinato dagli artt. 404 e seguenti del c.c. è sicuramente più elastico dell’interdizione e dell’inabilitazione perché non toglie automaticamente la capacità di agire ai beneficiari dell’amministrazione ma consente di adattare la fattispecie al caso concreto.

Fondamentale diventa pertanto ciò che viene chiesto nel ricorso al giudice tutelare ed il conseguente decreto di nomina dell’amministratore di sostegno perché l’autorità giudiziaria nel provvedimento che emanerà in conseguenza del ricorso dovrà indicare tra le altre informazioni anche l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

L’istituto in esame è molto utile per proteggere gli interessi dei beneficiari che sono sottoposti a tale misura perché comporta che i negozi, i contratti in generale ogni tipo di accordo che il beneficiario dovrà compiere saranno validi ed efficaci solo se si saranno ottenute le necessarie autorizzazioni. 

Infatti se nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno fosse stabilito che il beneficiario è incapace di alienare beni immobili allora per poter validamente disporre del diritto immobiliare è necessario che in atto sia costituito l’amministratore e che lo stesso sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, altrimenti il contratto è invalido. 

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo