L’APPELLO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Appello Processo Amministrativo: Ricorso al Consiglio di Stato

Se al termine del processo di primo grado presso il T.A.R. competente ti sentissi leso nei tuoi diritti è sempre possibile ricorrere in appello al Consiglio di Stato 

Ai sensi dell’art. 38 del c.p.a., al giudizio impugnatorio si applicano le stesse norme dettate per il primo grado, salvo che non siano espressamente derogate.

Nel giudizio presso il Consiglio di Stato la legittimazione ad impugnare è riconosciuta soltanto alle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado

L’interventore può proporre appello solo se è titolare di una posizione giuridica autonoma e non ha interesse ad impugnare la parte vittoriosa al T.A.R. salvo che l’appello si concentri su parti della sentenza che siano sfavorevoli alla parte. 

Sono appellabili le sentenze che, in primo grado, definiscono il giudizio con una pronuncia in rito o nel merito e quindi non sono appellabili le decisioni meramente interlocutorie. 

L’appello deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza da una delle parti in causa oppure qualora la notificazione non sia stata effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della sentenza.

Affinché l’appello sia ammissibile è sufficiente che la notificazione sia effettuata ad una sola delle parti necessarie del giudizio di primo grado, salva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Avvocato Specializzato in Diritto Amministrativo

L’appello una volta che è stato notificato alle controparti deve essere depositato nel termine di 30 giorni, dal perfezionamento dell’ultima notifica, presso la segreteria del Consiglio di Stato

Una delle caratteristiche fondamentali dell’appello è il suo effetto devolutivo perché il processo presso il Consiglio di Stato comporta l’automatica riemersione in detto giudizio del materiale cognitorio introdotto in primo grado e la devoluzione al giudice dell’appello degli stessi poteri di cognizione e di merito spettanti al giudice di primo grado. 

Sul piano pratico siffatto principio comporta che se in primo grado il ricorrente aveva chiesto al giudice del T.A.R. di pronunciarsi su tre questioni ma il giudice si è pronunciato solo su due problematiche, nel ricorso in appello se è fatta menzione di tale evenienza il Consiglio di Stato può pronunciarsi anche sulla questione che non ha trovato giudizio in primo grado.

Ai sensi dell’art. 104 del c.p.a. in appello non sono proponibili nuove domande o nuove eccezioni ed in conseguenza non possono essere introdotti nuovi mezzi di prova e depositati nuovi documenti. 

L’accoglimento dell’appello determina l’annullamento della sentenza di primo grado, in talune ipotesi il giudice di secondo grado annulla con rinvio al giudice di primo grado. 

Avverso la sentenza di appello è ammesso il ricorso per revocazione e per questioni inerenti alla giurisdizione è ammesso ricorso per Cassazione.

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo