ASSEGNO DIVORZILE

Assegno Divorzile presupposti

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha me

Assegno di divorzio

zzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Fino alla sentenza n 11504/2017, emessa dalla Corte di Cassazione, sez. I civile, giurisprudenza e dottrina erano concordi nel ritenere che fosse necessario garantire in favore del coniuge economicamente più debole un assegno che cercasse di garantire un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio.

Tuttavia a partire dalla summenzionata sentenza ha iniziato a circolare anche un altro principio perché la Corte ha così statuito: “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia   configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

Il ragionamento della Corte di Cassazione prende le mosse dalla considerazione che con il divorzio il rapporto matrimoniale cessa tant’è che con tale istituto giuridico vengono meno gli effetti civili derivanti dall’unione tra due persone sancita in forma ufficiale davanti a un ufficiale di stato civile o ad un ministro del culto.
La dissoluzione definitiva del rapporto di coniugio risulta essere un punto dirimente, infatti rispetto all’assegno ex art. 156 c.c. in costanza di divorzio non è più possibile avvicinare nuovamente gli sposi.

Quindi il giudice nell’applicazione dell’ art. 5, comma 6, della Legge sul divorzio dovrebbe riconoscere a favore del coniuge economicamente più debole un assegno solo nel caso in cui non abbia propri mezzi adeguati.
Secondo l’orientamento in esame il matrimonio non può più essere visto come un istituto che in caso di crisi possa comunque garantire agli ex sposi lo stesso tenore di vita.

assegno divorzile presupposti   Tuttavia sulla materia in oggetto è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 ed in seguito la sezione I civile che con la sentenza n. 11178/2018 ha così ben riassunto e disposto:

…che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.

Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà post coniugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.”.

In seguito a tale decisione fondamentale diventa la valutazione dell’intera storia coniugale e l’analisi delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) nonché viene affermata l’importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno, tuttavia non più in un’ottica di mantenimento del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio né all’autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante la vita familiare.

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo