BLOCCO BANCOMAT DA PARTE DELL’ISTITUTO DI CREDITO

La Banca blocca il Bancomat

Vediamo un esempio concreto sul blocco del Bancomat da parte della Banca per comprendere cosa prevede la legge

Una recente ed interessante Ordinanza della Corte di Cassazione Civ., Sez. 3, è la n. 9721/2020.

Infatti dal dispositivo si evince che Tizio e Tizia avevano un conto corrente in comune presso un importante istituto di credito con un saldo attivo di alcune migliaia di euro, ebbene i correntisti in seguito ad un controllo riscontrano che la somma era stata pressoché azzerata. 

Quindi, nello stesso giorno, comunicavano l’accaduto all’istituto di credito e che provvedeva a bloccare il bancomat

I ricorrenti citavano, quindi, in giudizio la banca al fine di avere il ristoro della somma prelevata abusivamente da ignoti, assumendo di averne diritto. 

L’istituto di credito resisteva in giudizio facendo presente nei propri scritti difensivi che la tessera bancomat costituiva da sola documento valido di prelievo, senza necessità di utilizzare ulteriori documenti di identità.

Il Tribunale in primo grado e la Corte d’Appello in secondo grado decisero, riassumendo, che la colpa era dei due correntisti che non avevano dato prova della diligenza per impedire il furto o la clonazione del bancomat e che in ogni caso non sussisteva responsabilità della banca per ciò che era accaduto al conto nel momento anteriore al blocco della carta. 

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I correntisti decidevano, quindi, di ricorrere in Cassazione e la Suprema Corte ha deciso in termini favorevoli ai correntisti. 

Infatti si può affermare che la natura della responsabilità della banca, per l’indebito uso del bancomat da parte di soggetti terzi rispetto al correntista, è di natura contrattuale e dunque è applicabile l’art. 1176 c.c. in tema di diligenza ed in conseguenza si è osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi va esclusa se ricorrere una situazione di dolo o colpa grave dell’utente.

In altre parole grava sulla banca l’onere di impedire prelievi illeciti e grava sempre sull’istituto bancario l’onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi ma è riconducibile alla volontà del cliente, pertanto quest’ultimo subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave o dolo, ha aggravato il prelievo illegittimo. 

Quanto sopra sostenuto è, anche, in linea con quanto stabilito all’art. 9 del decreto legislativo n. 11/2010 che così dispone: 

L’utilizzatore,  venuto  a  conoscenza  di   un’operazione   di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all’articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.”.

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo