Coronavirus – Misure fiscali (Decreto cura Italia)
Alcune brevi informazioni
1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite
A favore di chi?
Imprese maggiormente colpite indicate nell’art. 61 del decreto cura Italia (ad es. Ristoranti, terme, teatri, palestre ecc.. )
Oggetto?
Contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, ritenute, imposta sul valore aggiunto.
Durata della sospensione?
Fino al 30.04.20, per le associazioni sportive fino al 31.05.20
2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali contributivi
- Per imprese e lavoratori autonomi
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad € 2 milioni nell’anno d’imposta precedente.
Oggetto?
Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi assistenziali e previdenziali.
Periodo di sospensione?
Dall’ 8.03.20 al 31.03.20. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.20
NB. La sospensione Iva per i soggetti con domicilio nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona opera a prescindere dal volume d’affari.
- Sospensione Zona Rossa
Per i residenti individuati nel DPCM del 01.03.20
Oggetto?
Differimento dei termini per i versamenti sospesi degli adempimenti tributari, delle imposte ed i sostituti d’imposta non operano ritenute sui redditi.
Periodo di sospensione?
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.20.
- Per tutti i contribuenti
Oggetto?
Sospensione di tutti gli adempimenti tributari eccetto versamenti, ritenute e
trattenute addizionali comunali e regionali.
Periodo di sospensione?
Dall’ 8.03.20 al 31.05.20, versamenti da effettuare entro il 30.06.20.
Resta fermo quanto disposto dal D.L. 9/2020.
Ai sensi dell’art. 62 comma 7 è previsto che:
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi
non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31
marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal
sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
3. Premio ai lavoratori dipendenti
A favore di chi?
Titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore ad € 40.000.
Oggetto?
€ 100 in più.
Per che periodo?
Mese di Marzo 2020.
Condizioni?
Il dipendente deve aver svolto il proprio lavoro nella sede di lavoro prevista dal suo contratto.
4. Sanificazione
A favore di chi?
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Oggetto?
Credito d’imposta per le spese di sanificazione fino ad un massimo di € 20.000.
il periodo d’imposta è il 2020 ed è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo riconosciuto di € 50 milioni.
5. Botteghe e Negozi
A favore di chi?
Soggetti esercenti attività d’impresa.
Oggetto?
Credito d’imposta del 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020 e non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.20.
6. All’art. 66 del decreto Cura Italia sono previste detrazioni e deduzioni per i soggetti che intendono effettuare erogazioni liberali per a sostegno delle misure di contrasto per l’emergenza COVID-19.
7. L’art. 67, comma 1, dispone che:
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi
alle attivita’ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori. Sono, altresi’, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020,
i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e’, altresi’, sospeso il
termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di
cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, nonche’ i termini relativi alle procedure di
cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
8. Sospensione termini di versamento e dei carichi affidati all’agente della riscossione
A favore di chi?
Tutti.
Oggetto?
Avvisi di addebito INPS, cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, entrate tributarie e non tributarie, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.
Periodo di sospensione?
Per i comuni della zona Rossa dal 21.02.20, per gli altri dall’ 8.03.20 con termine in ambo i casi il 31.05.20. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.20.
9. Rottamazione ter e saldo e stralcio
A favore di chi?
Tutti.
Oggetto?
Differimento dei termini della rata del 28.02.20 della “rottamazione ter” e della rata del 31.03.20 del “saldo e stralcio”.
Sospensione?
Fino al 31.05.20.
10. L’articolo 71 stabilisce che:
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non
avvalendosi di una o piu’ tra le sospensioni di versamenti previste
dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei
versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze.