DECRETO CURA ITALIA: AGEVOLAZIONI FISCALI

Coronavirus – Misure fiscali (Decreto cura Italia)

Alcune brevi informazioni

1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite

A favore di chi?

Imprese maggiormente colpite indicate nell’art. 61 del decreto cura Italia (ad es. Ristoranti, terme, teatri, palestre ecc.. )

Oggetto?

Contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, ritenute, imposta sul valore aggiunto.

Durata della sospensione?

Fino al 30.04.20, per le associazioni sportive fino al 31.05.20

2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali contributivi

  • Per imprese e lavoratori autonomi

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad € 2 milioni nell’anno d’imposta precedente.

Oggetto?

Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi assistenziali e previdenziali.

Periodo di sospensione?

Dall’ 8.03.20 al 31.03.20. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31.05.20

NB. La sospensione Iva per i soggetti con domicilio nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona opera a prescindere dal volume d’affari.

  • Sospensione Zona Rossa

Per i residenti individuati nel DPCM del 01.03.20

Oggetto?

Differimento dei termini per i versamenti sospesi degli adempimenti tributari, delle imposte ed i sostituti d’imposta non operano ritenute sui redditi.

Periodo di sospensione?

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.20.

  • Per tutti i contribuenti

Oggetto?

Sospensione di tutti gli adempimenti tributari eccetto versamenti, ritenute e

trattenute addizionali comunali e regionali.

Periodo di sospensione?

Dall’ 8.03.20 al 31.05.20, versamenti da effettuare entro il 30.06.20.

Resta fermo quanto disposto dal D.L. 9/2020.

Ai sensi dell’art. 62 comma 7 è previsto che:

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi

non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso

tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31

marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli

articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a

condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si

avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita

dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono

soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono

a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal

sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a

decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e

interessi.

 3. Premio ai lavoratori dipendenti

A favore di chi?

Titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore ad € 40.000.

Oggetto?

€ 100 in più.

Per che periodo?

Mese di Marzo 2020.

Condizioni?

Il dipendente deve aver svolto il proprio lavoro nella sede di lavoro prevista dal suo contratto.

4. Sanificazione

A favore di chi?

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Oggetto?

Credito d’imposta per le spese di sanificazione fino ad un massimo di € 20.000.

il periodo d’imposta è il 2020 ed è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo riconosciuto di € 50 milioni.

5. Botteghe e Negozi

A favore di chi?

Soggetti esercenti attività d’impresa.

Oggetto?

Credito d’imposta del 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020 e non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.20.

6. All’art. 66 del decreto Cura Italia sono previste detrazioni e deduzioni per i soggetti che intendono effettuare erogazioni liberali per a sostegno delle misure di contrasto per l’emergenza COVID-19.

7. L’art. 67, comma 1, dispone che:

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi

alle attivita’ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di

riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti

impositori. Sono, altresi’, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020,

i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi

comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della

documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27

luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e’, altresi’, sospeso il

termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre

2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di

cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui

all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, nonche’ i termini relativi alle procedure di

cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

8. Sospensione termini di versamento e dei carichi affidati all’agente della riscossione

A favore di chi?

Tutti.

Oggetto?

Avvisi di addebito INPS, cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, entrate tributarie e non tributarie, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Periodo di sospensione?

Per i comuni della zona Rossa dal 21.02.20, per gli altri dall’ 8.03.20 con termine in ambo i casi il 31.05.20. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.20.

9. Rottamazione ter e saldo e stralcio

A favore di chi?

Tutti.

Oggetto?

Differimento dei termini della rata del 28.02.20 della “rottamazione ter” e della rata del 31.03.20 del “saldo e stralcio”.

Sospensione?

Fino al 31.05.20.

10. L’articolo 71 stabilisce che:

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono

previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non

avvalendosi di una o piu’ tra le sospensioni di versamenti previste

dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei

versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero

dell’economia e delle finanze.