L’Avvocato Simone Epis spiega cosa comporta essere Socio di una Srl
I diritti che un socio di S.r.l. ha all’interno della società discendono dalla propria partecipazione societaria
Quindi fondamentale è il valore della propria quota perché i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Tra i principali diritti che spettano alla compagine societaria vi è quello del controllo sull’azione degli amministratori infatti i soci che non partecipano all’amministrazione della società hanno diritto di avere notizie sull’andamento degli affari societari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri e i documenti della società.
In caso di riscontro di irregolarità è possibile che il singolo socio possa proporre azione giudiziaria nei confronti degli amministratori.
Sono, altresì, solidalmente responsabili i soci che hanno partecipato al compimento di azioni dannose per la società.
Altro diritto che spetta ai soci è quello alla partecipazione nella divisione degli utili, non è concesso in altre parole, eccetto che lo statuto disponga diversamente, che ad un socio venga attribuita una partecipazione minore rispetto a quella degli altri soci, in tal caso la delibera è immediatamente impugnabile.
L’introduzione di clausole che impongono una distribuzione diversa è possibile ma solo se adottata all’unanimità.
Avvocato Specializzato in Diritto Societario
Il socio può ricorrere nel caso in cui venga escluso dalla società in assenza di una giusta causa e si ritiene che cause di esclusione legittime siano:
- condanna all’interdizione dai pubblici uffici in sede penale;
- fallimento del socio e la liquidazione al proprio creditore personale della quota di partecipazione;
- concorrenza sleale o indebita appropriazione degli utili.
Il socio grazie al valore della propria quota è protetto anche in sede di liquidazione della stessa
Infatti il socio ha diritto di ottenere il “valore di mercato” della propria partecipazione che ha un suo preciso significato e che trova conferma nelle parole contenute nella Relazione di accompagnamento alla legge di riforma delle società di capitali e la locuzione in oggetto manifesta l’esigenza che la liquidazione della partecipazione del socio, che vuole esercitare l’exit dalla società, venga effettuata conformemente al “valore effettivo” di essa e quindi si dovrà tenere conto del patrimonio sociale.
In aggiunta, però, ed è di una rilevante portata pratica dovrà essere considerato anche il valore di avviamento della società.
Quindi anche in caso di patrimonio negativo la liquidazione può essere ampiamente positiva in forza del valore dell’avviamento.