Fusione per incorporazione Societaria
Le società, in questo periodo segnato dal coronavirus, al fine di reperire risorse o sopravvivere al difficile contesto economico potrebbero dar vita a delle operazioni societarie che danno vita a delle fusioni per incorporazione.
Fusione Società Codice Civile
Preliminarmente occorre osservare che la disciplina della fusione è contenuta agli articoli 2501 e seguenti del c.c. e per definizione non determina l’estinzione delle società precedenti ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dei soggetti giuridici partecipanti che conservano la propria identità nel nuovo assetto organizzativo.
In altre parole la società risultante dalla fusione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali degli enti che hanno preso parte alla fusione.
In questo contesto di crisi economica un’ importante figura di fusione è quella che avviene per incorporazione
In tale ipotesi una società viene inglobata all’interno di un’altra ed è importante osservare che l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione ha l’obbligo di redigere il progetto di fusione e tra i vari punti che lo stesso dovrà contenere ve ne è uno di particolare importanza che è quello della determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote che i soci della società che si fonde nell’altra dovranno ottenere in concambio.
Il rapporto determinato dagli organi amministrativi delle società e soggetto all’approvazione delle assemblee dei soci di entrambe sarà determinato ad esempio dal patrimonio delle stesse, dalle quote di mercato ecc…
Avvocato esperto in diritto Societario
Un’ipotesi particolare di fusione è quella contenuta nell’art. 2501-bis c.c. e affinché si applichi la disciplina in oggetto è necessario che:
- la società incorporante detenga il controllo dell’incorporata ai sensi dell’art. 2359 c.c., o di altre norme di legge che stabiliscono quando sussiste un rapporto di controllo;
- la società incorporante abbia contratto debiti per l’acquisizione ed il controllo dell’incorporata. Detta circostanza è ritenuto che esista anche quando vi siano debiti per l’acquisizione di una partecipazione anche se non vi è la specifica garanzia di controllo, ma che se aggiunta alle eventuali altre partecipazioni che detiene l’incorporante (mediante acquisto senza indebitamento avvenuto prima o dopo quello con indebitamento), ne garantisce suddetto controllo;
- il patrimonio dell’incorporata venga a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti dall’incorporante per acquisire il controllo dell’incorporata. In linea di principio.
Pertanto oggi potrebbe essere utile ricorrere alla fusione per incorporazione, nel rispetto del peso di entrambe le realtà societarie, per far fronte comune al difficile contesto economico in cui ci si trova ad operare nella consapevolezza che l’unione può andare allargare il peso economico all’interno del mercato della società risultante dalla fusione per incorporazione.