Procedura Recupero crediti Giudiziale
Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, infatti, nella prassi, spesso capita che una parte ha rispettato i propri doveri contrattuali mentre l’altra è inadempiente.
Al fine di potere ricorrere al giudice è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo e l’art. 474 c.p.c. stabilisce che sono considerati tali i seguenti:
- Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
- Le scritture private autenticate, cambiali e altri titoli di credito.
- Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Una volta in possesso di uno dei titoli sopra elencati è necessario che il credito vantato dall’adempiente sia certo, liquido ed esigibile.
La certezza del diritto si ha quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza.
Avvocato Specializzato in Recupero Crediti
Con il concetto di liquidità si fa riferimento alla circostanza che il credito è costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti.
Quanto all’esigibilità si intende che il credito non è più sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo, o non lo è mai stato.
Qualora i punti sopra menzionati sussistano tutti il creditore può dare avvio al procedimento esecutivo ed entrando maggiormente nel dettaglio lo stesso funziona nel seguente modo:
- Una volta che il creditore ottiene un titolo esecutivo è necessario che lo notifichi al debitore con l’utilizzo di un atto di precetto, ossia un atto con cui si intima al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni e con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto per produrre i propri effetti deve contenere le indicazioni previste dall’art. 480 c.p.c.
- Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua esecuzione non inizia l’esecuzione.
- A questo punto, una volta che titolo esecutivo e precetto sono stati notificati al debitore inizia la fase del pignoramento.
La fase pignoratizia è quella dell’esecuzione vera e propria, verrà analizzata in un seguente articolo che verrà pubblicato nel sito.
La fase pignoratizia si differenzia in base all’oggetto del pignoramento perché il pignoramento mobiliare è governato dagli articoli 491 e seguenti del codice di procedura civile mentre le norme di riferimento per l’espropriazione immobiliare sono contenute agli artt. 555 e seguenti del codice di procedura.