Gli eredi necessari hanno diritto ad una quota loro riservata come determinata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 536 e seguenti del c.c.
Qualora il de cuius (il soggetto che viene a mancare) tramite donazioni ovvero con l’utilizzo dello strumento testamentario compia delle attribuzioni che vanno a ledere la quota di legittima, come sopra determinata, gli eredi possono tutelare i propri diritti.
Infatti a seguito dell’apertura della successione il legittimario potrà agire in riduzione delle disposizioni lesive e se ne uscirà vittorioso potrà agire in restituzione per ottenere il reintegro della propria porzione di riserva.
Nel dettaglio egli potrà:
- Agire in restituzione contro il donatario, che sia ancora titolare del bene donato, al fine di ottenere la restituzione del bene stesso, libero da ogni peso e ipoteca di cui sia stato mediotempore gravato.
- Agire in restituzione, per equivalente, contro il donatario che non sia più titolare del bene donato.
- Nel caso in cui l’escussione del patrimonio del donatario sia stata infruttuosa, agire in restituzione contro il terzo, attuale titolare del bene donato.
Quindi é da ritenersi che in base alle disposizioni vigenti nel codice civile in favore degli eredi necessari vi sia una tutela reale e forte
Infatti viene limitata la libertà del de cuius che non può ledere le quote stabilite dal legislatore in favore dei legittimari e qualora ciò accadesse vi è una tutela reale in favore degli stessi perché se la lesione avvenisse con disposizioni testamentarie che introducono pesi e condizioni sulle quote dei legittimari le stesse sono considerate nulle in ossequio a quanto stabilito nell’art. 549 c.c. mentre se vi fossero pretermissione o donazioni lesive dei diritti di legittima spetterebbe in favore in favore dei legittimari l’azione di riduzione.
Qualora l’azione di riduzione fosse esperita vittoriosamente allora spetterebbe in favore del legittimario l’esercizio dell’azione di restituzione che è azione reale per definizione perché è volta al recupero del bene a prescindere da chi ne sia il proprietario nel momento in cui la stessa viene esercitata.
Avvocato Specializzato in Eredità e Successioni
Sul punto è necessario osservare che, ai sensi dell’art. 563 c.c., non è possibile esperire l’azione di restituzione se sono trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione; decorso tale termine il legittimario, esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, non può più ottenere dal terzo avente causa del donatario la restituzione degli immobili, ma solo il pagamento, a carico del donatario, dell’equivalente in denaro, con la conseguenza che l’incapienza del patrimonio di quest’ultimo comporta di fatto l’impossibilità per il legittimario di soddisfare i suoi crediti.
Posta l’esistenza dell’azione di restituzione, come sopra delineata, in caso di alienazione di beni immobili di provenienza donativa è quanto mai utile ricorrere ad un buon avvocato per essere consigliati su quali siano le migliori tutele al fine di evitare brutte sorprese dopo l’acquisto.