L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI

L’assegno di mantenimento in favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione è previsto ex art. 156 c.c.

Infatti l’articolo in questione stabilisce che:

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge [38] cui non sia addebitabile la separazione [151] il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548, 585].

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti [438].

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale [2784] o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [art. 671 del c.p.c. e ss.]di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.]”.

Se prima del 2019 il principio base corrispondeva a quello per cui veniva riconosciuto al coniuge cui non veniva addebitata la separazione, e che non aveva redditi propri sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, l’assegno di mantenimento previsto dal primo comma dell’art. 156 c.c. e di un ammontare che permettesse il più possibile di continuare a sostenere il tenore di vita prima della rottura della vita familiare, in seguito all’Ordinanza n. 26084/2019 -Cassazione, sezione sesta civile- tale assioma è entrato in crisi.

Infatti la Cassazione ha statuito che:

Quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte distrettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie”.

Assegno mantenimento separazione

In forza a quanto disposto da quest’ultima presa di posizione della Corte di Cassazione pare che l’ammontare dell’assegno di mantenimento non debba più essere congruo al tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio ma dovrà essere parametrato al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia.

Tuttavia all’indirizzo giurisprudenziale in commento si ritiene possibile fare una critica di fondo ossia che diversi sono i presupposti tra separazione e divorzio, infatti con il divorzio la vita coniugale non può essere più recuperata mentre ex art. 157 c.c. gli effetti della separazione possono venir meno anche con un comportamento che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Quindi date le poche pronunce della Corte di Cassazione conformi all’Ordinanza n. 26084/2019 -Cass., sezione sesta civile- si ritiene ad oggi ancora possibile far riferimento allo storico criterio interpretativo dell’assegno di mantenimento ancorato al tenore di vita familiare.

Inoltre l’assegno di mantenimento al coniuge separato è dovuto dal momento del deposito del ricorso di separazione e ciò in virtù del principio secondo cui un diritto non può «restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio».

Questo significa che l’ammontare del mantenimento fissato dal Presidente del Tribunale retroagisce alla data di presentazione della domanda: bisognerà quindi versare anche gli arretrati sino a quel giorno, se l’ammontare del mantenimento fissato dal giudice, a fine della causa, è superiore rispetto a quello determinato dal Presidente del tribunale, bisognerà versare anche le differenze per tutto il tempo in cui si è svolto il giudizio, se l’ammontare del mantenimento è invece inferiore rispetto a quello determinato dal Presidente non sono dovuti rimborsi.

In ogni caso, per far decorrere l’assegno dalla data della domanda, occorre verificare se allora già c’erano le condizioni per stabilirlo.

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo

Lascia un commento