SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI

Separazione tra Coniugi: Consensuale Giudiziale con o senza Addebito e l’Affido Condiviso dei Figli

La separazione personale dei coniugi non incide sull’atto di matrimonio ma solo sui suoi effetti.

Infatti separandosi i coniugi determinano solo la sospensione di taluni effetti del matrimonio, in attesa di riconciliazione o divorzio.

Separazione Consensuale o Giudiziale

La separazione può essere consensuale o giudiziale a seconda che sussista o meno un accordo tra i coniugi. 

In ambo i casi è richiesto l’intervento del giudice che nel primo caso interviene con un decreto che omologa rendendo esecutivi i patti raggiunti le parti, nel secondo caso invece con sentenza  che si impone alla volontà delle parti. 

Da quanto detto rileva che il nostro ordinamento non attribuisce rilevanza giuridica alla separazione di fatto ossia quella che dipende dalla volontà di uno o entrambi i coniugi in assenza di alcun controllo giudiziale. 

Separazione Giudiziale con addebito o senza

In caso di separazione giudiziale è previsto che la stessa possa essere con o senza addebito.

Separazione giudiziale con addebito

La pronuncia di separazione giudiziale con addebito comporta i seguenti effetti patrimoniali: 

  • Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. 

L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. 

  • Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del c.c.

In altre parole se la separazione è stata addebitata ad entrambi i coniugi, nessuno dei due avrà diritto all’assegno di mantenimento, resta fermo in ogni caso l’obbligo di prestare gli alimenti, per cui a prescindere dall’addebito e dal mantenimento un coniuge o l’altro possono sempre essere obbligati a prestare gli alimenti. 

Il giudice pronunciando la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia personale o reale qualora vi sia il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di mantenimento e degli alimenti nonché per le disposizioni relative ai figli di cui all’art. 155 e seguenti del c.c.    

La sentenza è titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.

Ai sensi dell’art. 548 c.c. “ il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. 

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto” .

La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. 

L’Affido condiviso in caso di separazione tra coniugi

In tema di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione è essenziale osservare che la regola generale è quella dell’affido condiviso, in cui sovente viene individuato uno dei genitori quale collocatario di minori. 

La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice mentre per gli atti di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che la stessa venga esercitata separatamente.  

Rimane sempre possibile che sia stabilito l’affidamento esclusivo se maggiormente confacente agli interessi dei minori.

Il godimento della casa familiare è assegnato tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e, quindi, in caso di genitore collocatario l’immobile sarà a lui/lei assegnato, il provvedimento di assegnazione o di revoca sono trascrivibili e opponibili ai sensi dell’art. 2643 c.c. 

Per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente è previsto in loro favore il pagamento di un assegno periodico e tale assegno salvo diversa determinazione del giudice è versato direttamente all’avente diritto mentre per i maggiorenni portatori di handicap si applicano le disposizioni previste per i figli minori.

Avvocato Simone Epis

Avvocato Simone Epis Studio Legale a Roma e Bergamo