Avvocato per Successione : Il Legale Simone Epis sull’Eredità Rappresentazione e fissazione termini
L’art. 467 c.c. dispone che:
- La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
- Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
In altre parole in tutti i casi in cui ad un soggetto è devoluta un’eredità e questi non possa o non voglia accettare gli subentreranno per rappresentazione in linea retta i figli, anche adottivi, ed i loro discendenti ed in linea collaterale i discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
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La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o diseguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
Ora data l’esistenza di questo istituto è intuitivo che i tempi per definire eventuali problematiche ereditarie si potrebbero protrarre parecchio in là nel tempo per cui è previsto l’art. 481 c.c. che stabilisce, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici e non protrarre all’infinito situazioni di quiescenza il nostro ordinamento prevede la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di abbreviare i termini, facendo fissare dal giudice un termine entro il quale i chiamati all’eredità possono accettare.
In base all’art. 481 c.c., infatti, si può ricorrere all’autorità giudiziaria, chiedendo di fissare un termine per gli eredi, entro il quale essi devono dichiarare se accettare o rinunziare.
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Nel caso in cui gli eredi non manifestino la loro volontà nel termine fissato dal giudice la legge presume che essi non abbiano interesse all’eredità, dunque questa si intende rinunciata.
Ricorrere a tale istituto è sicuramente utile per abbreviare i tempi ed è di possibile applicazione anche nel caso in cui colui che subentra per rappresentazione sia un minore, in tal caso sarebbe necessario osservare la seguente procedura:
- Posto che un minore deve accettare con beneficio di inventario, un delato, che non può essere il genitore visto che ha già rinunciato all’eredità altrimenti non opererebbe la rappresentazione, dovrebbe presentare un’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. al Tribunale dell’aperta successione convenendo il minore.
- Ai sensi del 749 c.p.c. ricorrente e minore convenuto (debitamente rappresentato) dovrebbero comparire ad un’udienza dove il Tribunale fissa il termine ex 481 c.c.
- In questa sede la procedura sarà comunicata al P.M., ai sensi dell’art. 71 c.p.c., in quanto ai sensi dell’art.321 c.c. può intervenire d’ufficio innanzi ad eventuali inerzie deleterie per il minore.