DISEREDAZIONE E TESTAMENTO: L’AVVOCATO SIMONE EPIS INFORMA

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Un tema di stretta attualità è se sia possibile per il testatore procedere alla Diseredazione nel Testamento dei propri Parenti

L’art. 587 c.c. dispone che “ Il testamento è un atto revocabile con il quale talune dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Quindi è da ritenersi ammissibile una disposizione con cui il De cuius diseredi espressamente alcuni suoi familiari.    testamento eredità

Infatti una disposizione a contenuto negativo consente comunque di rispettare il disposto dell’art. 587 c.c. perché vietando che il patrimonio ereditario vada in favore di determinati soggetti, la quota di patrimonio vacante andrà a favore di altri.

Tuttavia non è ammissibile una diseredazione diretta dei legittimari in forza dell’art. 457, comma 3, c.c. “ Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

In tal caso se la volontà del testatore fosse quella di diseredare i propri legittimari (ex art. 536 c.c. il coniuge, i figli, gli ascendenti) l’unica strada praticabile è quella di procedere alla loro pretermissione ossia prevedere un testamento con cui viene esaurito l’asse ereditario a favore di altri soggetti.

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Pertanto il testatore potrà diseredare i propri fratelli, i propri zii, i propri cugini, in generale tutte le persone che non rientrano nella definizione di eredi legittimari.

Questo perché la successione ereditaria può avvenire ai sensi di legge ovvero per il tramite di disposizioni ereditarie, ovvero dal combinato disposto di disposizioni ereditarie e norme di legge.

Tuttavia è necessario fare una precisazione ossia che un conto è la successione legittima ex art. 565 c.c. e seguenti del c.c. altro, invece, la successione necessaria ai sensi degli artt. 536 e seguenti del c.c.

Infatti in assenza di testamento o con testamento che comprende solo una quota di eredità il patrimonio del de cuius deve comunque essere assegnato, tant’è vero che se non si trovasse alcuna categoria di successibili quale ultimo successibile è compreso anche lo Stato.

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In ogni caso il legislatore ha previsto che una una determinata quota ex artt. 536 e seguenti del c.c. sia di spettanza degli eredi necessari.

Questo perché, come infra spiegato, al fine di ricostruire il patrimonio di cui il de cuius può disporre liberamente è necessario far riferimento anche alle donazioni che sono state effettuate.

Ora se all’apertura della successione ex art. 456 c.c. un legittimario si trovasse in fronte ad un testamento in cui sia pretermesso o comunque leso nei propri diritti di legittima può far valere i propri diritti ex artt. 553 e seguenti del c.c.

Infatti quando sui beni lasciati dal defunto sono presenti delle disposizioni tali che vanno a violare le quote riservate agli eredi necessari è data la facoltà ai soggetti lesi od esclusi di agire nei confronti dei beneficiari con l’azione di riduzione.

Quindi fondamentale diventa la ricostruzione del patrimonio ereditario e per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.

Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 c.c. e 750 c.c., e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Nel caso di pretermissione, ossia esclusione, è sicuramente lesa la quota dei legittimari e quindi ci sono tutti gli estremi per tutelare i propri diritti.

L’unico caso, attualmente, in cui è ammessa la diseredazione di un legittimario si rinviene nell’art. 448 bis c.c. che così dispone:
“ll figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.

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