La Trasformazione Societaria ti aiuta a ripartire sul mercato dopo gli effetti della crisi economica post Coronavirus
Se sei un imprenditore e ti trovi in crisi a causa del coronavirus o vuoi cogliere l’opportunità e rilanciarti sul mercato, allora uno strumento utile potrebbe essere la trasformazione societaria.
In pratica consiste nel passaggio da una società lucrativa ad un’altra società lucrativa o ad un ente causalmente diverso e viceversa.
La trasformazione può essere omogenea nel caso in cui la società si trasformi in altra società lucrativa ovvero eterogenea se l’ente di arrivo sia causalmente diverso rispetto alla società di partenza.
Ai sensi dell’art. 2498 c.c. è stabilito che con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
In altre parole si può affermare che vige continuità e che la trasformazione altro non è che una mera modificazione dell’atto costitutivo.
Data questa premessa si capisce immediatamente l’utilità di ricorrere alla trasformazione societaria, poniamo che a causa di una crisi economica venga eroso il patrimonio di una s.p.a. e che la stessa si trovi nella necessità di dover adeguare il proprio capitale sociale alla realtà fattuale ebbene l’organo amministrativo dovrebbe convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del sociale ed in alcuni casi potrebbe essere necessario anche dover deliberare un aumento del capitale sociale.
Tutto ciò comporterebbe per soci e società un notevole aggravio di costi e spreco di tempo.
Invece con la trasformazione non vi sarebbe alcun trasferimento di beni, né successione di un soggetto ad un altro, né estinzione e costituzione di un nuovo soggetto ma il soggetto giuridico rimarrebbe lo stesso solo che muta veste giuridica.
Avvocato Simone Epis specializzato in Diritto Societario
Quindi nell’esempio poc’anzi riportato può essere che la perdita intacchi patrimonio e capitale sociale in maniera tale da non garantire il rispetto della disciplina dettata per le s.p.a. ma che il capitale sociale rispetti le regole dettate per le s.r.l.
In tal caso è sufficiente che si deliberi la trasformazione da s.p.a. a s.r.l. senza gravare di ulteriori costi e formalità i soci.
L’operazione in oggetto non comporta trasferimento di beni e pertanto qualora nel patrimonio fossero ricompresi anche dei beni culturali è da osservarsi che non sussistono i presupposti per la prelazione e non è obbligatorio provvedere ad effettuare la denuncia ai sensi del codice dei beni culturali.
Ai sensi dell’art. 2499 c.c. può farsi luogo alla trasformazione societaria anche in pendenza di procedura concorsuale , purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
Da ciò deriva che oltre ad essere possibile la trasformazione in fase concorsuale, secondo i limiti predetti, è anche possibile che la stessa avvenga in pendenza di liquidazione.
In tal caso dipende dalla volontà della società stabilire se la trasformazione avvenga a scopo liquidativo oppure per rilanciare l’attività della società.
Per la trasformazione eterogenea valgono le norme generali dettate agli artt. 2498 e seguenti del c.c.
In particolare si ribadisce la validità del principio di continuità perché anche in tal caso ciò che muta è solo il modello giuridico e la vesta organizzativa dell’impresa.