Come proteggere il patrimonio familiare, immobiliare o societario con il Trust
In questo periodo di crisi economica causato dal coronavirus un possibile strumento giuridico per tutelare il proprio patrimonio è il trust.
In particolare con tale figura un soggetto, definito disponente trasferisce la proprietà dei suoi beni ad un altro soggetto che è tenuto ad amministrarli e gestirli in favore di un terzo beneficiario, individuato tendenzialmente dal disponente.
Avvocato di Diritto Societario
Tra le varie caratteristiche del trust la più interessanti sono le seguenti:
- L’esistenza di uno scopo per cui il trust è costituito.
- La segregazione dei beni in trust rispetto al patrimonio del soggetto che è chiamato ad amministrarli.
- La possibilità che disponente e trustee (la persona che è tenuta ad amministrare i beni in trust) siano la stessa persona, in tal caso si tratta di un Trust autodichiarato, in cui vincolo segregativo sorge senza che si verifichi alcun trasferimento. In tal caso le posizioni giuridiche rimangono sottoposte al vincolo nel patrimonio del disponente.
- Il trust può mancare di uno specifico beneficiario ed in tal caso è definito di scopo.
- Il disponente oltre che trustee può anche essere beneficiario del trust.
Sono definiti interni i trusts istituiti in Italia da cittadini italiani, con cui si vincolano beni situati in Italia a favore di beneficiari italiani, con trustee italiani e nei quali l’unico elemento di internazionalità è costituito dalla legge regolatrice del rapporto, questo perché la legge italiana non ha ancora disciplinato questo istituto.
Infatti la figura del trust è riconosciuta nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 ratificata ed entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1992.
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell’Aja, il trust è infatti regolato dalla legge scelte dal costituente con l’unico limite che questa deve prevedere o l’istituto del trust o la categioria del trust in questione ai sensi dell’art. 5 della convenzione.
Avvocato Specializzato in Diritto di Famiglia
Quindi per aversi un trust interno è sufficiente che venga scelta una legge regolatrice straniera.
Rispetto ai creditori personali del trustee è da osservarsi che la separazione dei beni in trust dal patrimonio di quest’ultimo trova fonte nell’art. 11 della convenzione dell’Aja che legittima l’effetto segregativo per gli stati che hanno ratificato la convenzione.
Quindi un trust come sopra delineato è derogatorio rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 2740 c.c.
La legittimità del trust interno discende anche dall’analisi degli artt. 44 e 73 del d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.) da cui si evince che la tassazione dei redditi da trust con disponenti e beneficiari italiani o con beni siti in Italia, differenziando i trust fiscalmente residenti in Italia da quelli fiscalmente residenti all’estero, obbliga solo i primi alla tenuta delle scritture contabili.
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Elementi fondamentali del trust sono il vincolo di destinazione e la separazione patrimoniale.
Infatti con il trust il disponente desidera che alcuni beni di cui si spoglia siano utilizzati dal trustee per il raggiungimento di un determinato fine e che pertanto i beni e i frutti devono essere utilizzati per il raggiungimento di quel determinato fine.
Invece con la separazione patrimoniale si ottiene l’effetto che quanto costituito in trust può essere aggredito solo per i debiti contratti per il raggiungimento dello scopo del trust.