Avvocato Simone Epis sull’Usucapione di un Terreno Agricolo Coltivato
Come Funziona L’usucapione di un terreno coltivato?
Ai sensi di legge l’usucapione di un bene immobile, in questo caso un terreno, si realizza in virtù di possesso continuato per venti anni ovvero qualora vi sia buona fede ed un titolo idoneo, l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà si realizza nel termine di dieci anni.
Avvocato Esperto in Usucapione
Data la disciplina generale è interessante analizzare quando e se si realizza l’usucapione in ipotesi particolari
Il presente articolo vuole essere uno spunto interessante riguardante l’usucapione dei terreni
In linea generale si può affermare che quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141, comma 1°, c.c., la presunzione che esso integri il possesso, con la conseguenza che incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, ed in mancanza si deve ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (Cass. n. 26984 del 2013, la quale, in applicazione del principio affermato, ha riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, ponendo perciò a carico del convenuto l’onere di dimostrare la mera detenzione).
Tuttavia per altra parte della giurisprudenza, come ha ritenuto la Cass. n. 18215 del 2013, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, resta pur sempre il fatto che, secondo la stessa pronuncia, tale attività materiale corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà tutte le volte in cui sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus.
Avvocato Esperto in Diritto Immobiliare
Pertanto, in forza dell’attuale contesto giuridico, ritengo che si possa affermare l’esistenza di tutti i presupposti dell’usucapione nel caso in cui oltre alla coltivazione del fondo costantemente e continuativamente posseduto, da colui che vuole usucapire, in modo pacifico e pubblico per oltre vent’anni ci siano degli atti compiuti che soltanto il proprietario potrebbe compiere.
Alcuni esempi sull’usucapione del terreno
A tal fine e per fare qualche esempio a titolo esemplificativo si ritiene che dare in affitto il terreno a terzi rende ancora più significativa la prova del possesso uti dominus in capo al soggetto che vuole usucapire perché in tal caso emerge con chiarezza che l’animus esercitato da colui che possiede è coincidente con quello del proprietario perché solo il legittimo proprietario può concedere il terreno in uso a terzi per ottenere una controprestazione in cambio di utilità anche sul terreno stesso.
Altro caso che può identificare la volontà di usucapire il terreno ritengo possa essere sia quella di pagare le eventuali e relative imposte, ovvero recintare la stessa proprietà negando l’accesso ad ogni terzo estraneo.